COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 201 della Società A.S. MESSIGNADESE avverso la regolarità della gara S.Stefano – Messignadese (5 – 1) del 09.04.2003, Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori ZAPPALA’ Antonio e ZAPPALA’ Andrea.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 201 della Società A.S. MESSIGNADESE avverso la regolarità della gara S.Stefano – Messignadese (5 – 1) del 09.04.2003, Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori ZAPPALA’ Antonio e ZAPPALA’ Andrea. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva che la società A.S. Messignadese assume che i calciatori Zappalà Antonio e Zappalà Andrea non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, rivestendo lo status di dirigente della società S.Stefano, ai sensi dell’art.21, comma 4 delle N.O.I.F., non potevano essere tesserati come calciatori; risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero; tuttavia, la CAF, in merito al caso che occupa afferma che l’interpretazione letterale della norma, che va letta alla luce della sua finalità, deve far ritenere che ai dirigenti di una società è inibito il tesseramento come calciatori e l’assunzione di una pari qualifica di dirigente soltanto in altra squadra associata alla stessa lega. La retio della disposizione è infatti quella di evitare una situazione di incompatibilità e quindi di pericolo per la contemporaneità del ruolo svolto e rivestito dalla stessa persona in società diverse. Nessuna incompatibilità e nessuna situazione di potenziale pericolo sono pertanto ravvisabili nel caso di specie in cui il tesseramento come calciatore e dirigente riguarda la stessa società. Il ricorso è perciò infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
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