COMITATO REGIONALE CALABRIA – COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 12/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 05/02/2003 DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 – ALMAS COSENZA

COMITATO REGIONALE CALABRIA - COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 12/2/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 05/02/2003 DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 - ALMAS COSENZA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, il preannuncio e la richiesta della causa di forza maggiore fatta pervenire dalla società Almas Cosenza; rilevato che la suddetta società faceva pervenire una documentazione (dichiarazione del Compartimento di Polizia Stradale - Sez. di Cosenza) con la quale giustificava la mancata presentazione alla disputa dell'incontro adducendo che era stata impossibilitata a raggiungere il campo di gara nella data ed all'ora stabilita per l'improvvisa intransitabilità, causa neve, della S.S. 107; considerato che dalla documentazione prodotta dalla società Almas Cosenza appare sufficientemente provata la sussistenza della causa di forza maggiore; delibera la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara.
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