COMITATO REGIONALE CALABRIA – COPPA ITALIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 5/9/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara: LA SPORTIVA CARIATESE – CALCIO CIRO’ K. dell’ 1.9.2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA – COPPA ITALIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 5/9/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: LA SPORTIVA CARIATESE – CALCIO CIRO’ K. dell’ 1.9.2002
Il Giudice Sportivo, dato atto del preannuncio;
letti gli atti ufficiali ed il reclamo della società Calcio Cirò K. con il quale si chiede che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla società avversaria per presunta posizione irregolare dei calciatori Granatelli Dionigi e Sestito Vincenzo;
considerato che i calciatori non avevano in effetti titolo a partecipare alla gara in quanto squalificati per una gara come risulta dai Comunicati Ufficiali n° 14 e n° 60 della stagione sportiva 2001/2002 (squalifiche non ancora scontate alla data dell’1.9.2002 per come risulta agli atti di questo Comitato Regionale);
visto l’art. 14 comma 10 del C.G.S., nonché il Regolamento della Manifestazione pubblicato nel C.U. n° 8 dell’8.8.2002;
delibera
in accoglimento del reclamo, infliggere alla società LA SPORTIVA CARIATESE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2;
accreditare la tassa reclamo sul conto della reclamante.