COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 della Società G.S. PELLEGRINA (Matr. 610374) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 31 del 21.02.2002 (gara Pellegrina – S. Cristina del 17.02.2002; squalifica campo di giuoco per UNA GIORNATA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 121 della Società G.S. PELLEGRINA (Matr. 610374)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 31 del 21.02.2002 (gara Pellegrina – S. Cristina del 17.02.2002; squalifica campo di giuoco per UNA GIORNATA).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il rappresentante della società G.S. Pellegrina e l’arbitro a chiarimenti;
valutate le risultanze dell’odierna seduta;
rilevato che i fatti denunciati per la loro serietà e rilevanza meritano adeguate e più approfondite indagini da parte del competente organo inquirente;
P.Q.M.
Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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