COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 167 del Sig. SCHINELLO MICUCCIO (Comprensorio Alto Mesima) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 85 del 21.03.2002 (squalifica fino al 20.03.2006)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 167 del Sig. SCHINELLO MICUCCIO (Comprensorio Alto Mesima) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 85 del 21.03.2002 (squalifica fino al 20.03.2006) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ed in particolare che nella immediatezza il Sig. Schinello presentò all’arbitro le proprie scuse; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce al 20.03.2005 la squalifica inflitta al Sig. SCHINELLO Micuccio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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