COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 171 della Società POL. GARIBALDINA (Matr. 20780)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (provvedimenti relativi alla gara Garibaldina – Isonzo Calcio del 21.04.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 171 della Società POL. GARIBALDINA (Matr. 20780)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (provvedimenti relativi alla gara Garibaldina – Isonzo Calcio del 21.04.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; Rilevato In via preliminare, che allo stato il reclamo può essere deciso solo con riferimento alle sanzioni inflitte ai calciatori Aristodemo Luigi, Marasco Natale Cristian, Colosimo Tommaso, Peronace Michele e Chiodo Giancarlo, rendendosi necessario riservare la decisione in ordine alla regolarità della gara essendo necessario convocare l’arbitro della stessa “a chiarimenti”; che dal rapporto dell’arbitro appare chiaro ed inequivoco quanto di seguito riportato: al 44 del II tempo, dopo aver subito il provvedimento d’espulsione, il calciatore Aristodemo Luigi mentre si dirigeva verso gli spogliatoi colpiva con un pugno un calciatore avversario (precedentemente sostituito): tale comportamento provocava la violenta reazione dell’aggredito e scatenava una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre che si colpivano vicendevolmente e ripetutamente con calci pugni e spintoni: il direttore di gara individuava, fra gli altri, i calciatori della società reclamante Peronace Michele, Colosimo Tommaso, Marasco Natale Cristian, Chiodo Giancarlo ed il succitato Aristodemo Luigi. Nel frattempo l’arbitro notava che i già menzionati Marasco Natale Cristian e Colosimo Tommaso, insieme a due sostenitori della propria società ed al custode del campo, colpivano più volte un calciatore avversario, dopo averlo gettato a terra; considerato che i fatti testé esposti sono stati correttamente accertati dal Giudice Sportivo, ma che appare conforme a giustizia ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori succitati; visto l’art. 32 co.3 C.G.S.; P.Q.M. Riduce la squalifica irrogata ad ARISTODEMO Luigi a SEI GARE. Riduce la squalifica inflitta a MARASCO Natale Cristian e COLOSIMO Tommaso a QUATTRO GARE. Riduce la squalifica a carico dei calciatori PERONACE Michele e CHIODO Giancarlo a DUE GARE. Riserva la decisione in ordine alla regolarità della gara in epigrafe. Dispone accreditarsi la tassa.
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