COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della Società POL. NUOVA MARANO (Matr. 610661) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 31 del 10.04.2002 (squalifica per CINQUE ANNI, con proposta di radiazione, a carico dei calciatori CORRENTE Fabrizio e CORRENTE Domenico; squalifica per CINQUE ANNI a carico del calciatore CHIAPPETTA Ottavio; SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO a carico del calciatore, capitano, MIRABELLI Francesco; ammenda di € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della Società POL. NUOVA MARANO (Matr. 610661) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 31 del 10.04.2002 (squalifica per CINQUE ANNI, con proposta di radiazione, a carico dei calciatori CORRENTE Fabrizio e CORRENTE Domenico; squalifica per CINQUE ANNI a carico del calciatore CHIAPPETTA Ottavio; SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO a carico del calciatore, capitano, MIRABELLI Francesco; ammenda di € 600,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che dal rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti nell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità dei calciatori Corrente Fabrizio, Corrente Domenico e Chiappetta Ottavio per gli atti di violenza commessi a danno del direttore di gara, quali accertati dal Giudice Sportivo; ritenuto che le sanzioni inflitte vanno rimodellate in considerazione della diversa entità degli atti commessi; ritenuto che non risultano identificati tutti gli autori dell’aggressione subita dall’arbitro anche per l’assenza di collaborazione della società reclamante, sicché appare opportuno rinnovare la sospensione del tesserato Mirabelli Francesco ai sensi dell’art. 15 del C.G.S., attesa la particolare gravità dei fatti commessi; P.Q.M. in riforma della decisione impugnata irroga: a) al calciatore CORRENTE Fabrizio la squalifica per ANNI TRE; b) al calciatore CORRENTE Domenico e CHIAPPETTA Ottavio la squalifica di ANNI CINQUE con proposta di radiazione dai ranghi federali; c) rimette gli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico del calciatore svolgente le funzioni di capitano della squadra al momento dei fatti, MIRABELLI Francesco; d) dispone ad ogni buon fine la rinnovazione della sospensione a carico del suddetto tesserato, attesa la particolare gravità dei fatti commessi e delle previdibili sanzioni che saranno irrogate; e) conferma nel resto. f) Dispone, infine, accreditarsi la tassa.
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