COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 160 della Società A.S. SAN LUCA (Matr. 61624) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 89 del 4.04.2002 (inibizione dirigente MAMMOLITI Domenico fino al 27.03.2004)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002
Decisioni della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 160 della Società A.S. SAN LUCA (Matr. 61624)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 89 del 4.04.2002 (inibizione dirigente MAMMOLITI Domenico fino al 27.03.2004)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
Rilevato
che dalle dichiarazione rese dal direttore di gara nell’odierna seduta risulta in modo chiaro che l’autore dell’atto di violenza in danno dell’assistente arbitrale non si può identificare nel Sig. Mammoliti Domenico in quanto a quest’ultimo si era sostituita altra persona non identificata con certezza;
che l’illecito sportivo è stato pienamente confermato e occorre accertare il reale autore anche in base agli elementi forniti dall’arbitro;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo revoca il provvedimento di inibizione a carico del dirigente Mammoliti e dispone accreditarsi la tassa.
Rimette gli atti all’ufficio Indagini per quanto di competenza.
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