COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società A.S. ISONZO CALCIO (Matr. 74259) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (provvedimenti relativi alla gara Garibaldina – Isonzo calcio del 21.04.2002). RECLAMO N. 171 della Società POL. GARIBALDINA (Matr. 20780) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (provvedimenti relativi alla gara Garibaldina – Isonzo calcio del 21.04.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società A.S. ISONZO CALCIO (Matr. 74259) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (provvedimenti relativi alla gara Garibaldina – Isonzo calcio del 21.04.2002). RECLAMO N. 171 della Società POL. GARIBALDINA (Matr. 20780) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (provvedimenti relativi alla gara Garibaldina – Isonzo calcio del 21.04.2002). LA COMMISSIONE previa riunione dei reclami nn. 165 e 171 per evidenti ragioni di connessione, letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti i rappresentanti delle due società ricorrenti ed il direttore di gara a chiarimenti; Rileva Le società ricorrenti lamentano che il Giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 nei confronti dei entrambe a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 44’ del secondo tempo. Ed invero, risulta dal rapporto di gara che a seguito degli incidenti verificatisi al 44’ del secondo tempo, dovendo adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti di numerosi calciatori, che non avrebbero permesso di continuare l’incontro per mancanza del numero legale degli uomini in distinta, il direttore di gara sospendeva l’incontro ritenendo non esserci le condizioni per proseguire. La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, non essendo la fattispecie in esame, caratterizzata da atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara che ben avrebbe potuto e dovuto, anche tenendo conto del residuo tempo di giuoco rimasto da svolgere (un minuto oltre il recupero) attendere la fine degli incidenti per riprendere la direzione della gara adottando i provvedimenti disciplinari più opportuni. In merito alla richiesta avanzata dalla Società Garibaldina, di riduzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate, viste altre decisioni adottate da questa Commissione in casi analoghi, è meritevole di accoglimento in considerazione anche del fatto che nessuna violenza è stata perpetrata a danno del direttore di gara; P.Q.M. in parziale accogliemento dei ricorsi unificati delle Società Pol. Garibaldina e A.S. Isonzo Calcio, si dispone la ripetizione della gara GARIBALDINA – ISONZO CALCIO, nonché la riduzione ad UNA GIORNATA della squalifica del campo di giuoco della POL. GARIBALDINA. Dispone nulla per le tasse.
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