COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 174 della Società POL. SAN LUCIDO (Matr. 75593) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 100 del 2.05.2002 (squalifica calciatore CARIELLO Luigi per CINQUE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 174 della Società POL. SAN LUCIDO (Matr. 75593) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 100 del 2.05.2002 (squalifica calciatore CARIELLO Luigi per CINQUE GARE). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Cariello Luigi; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore CARIELLO Luigi a TRE GIORNATE effettive di gara. Dispone accreditarsi la tassa.
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