COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della Società A.S. KROTON CALCIO A 5 (Matr. 610627) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 54 del 26.04.2002 (gara Hipponion – Kroton Calcio a 5 del 17.04.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/05/2002 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della Società A.S. KROTON CALCIO A 5 (Matr. 610627) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 54 del 26.04.2002 (gara Hipponion – Kroton Calcio a 5 del 17.04.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che non è stata data prova dell’avvenuta trasmissione del ricorso alla controparte ai sensi dell’art. 42, comma 6, C.G.S., 29, commi 5, e 9 C.G.S. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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