COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 29 a carico di: A.S. LUZZESE CALCIO 1999 di Luzzi (Matr. 610530) a seguito di deferimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 29 a carico di: A.S. LUZZESE CALCIO 1999 di Luzzi (Matr. 610530) a seguito di deferimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante dell’A.S. Luzzese Calcio 1999; rilevato che dal rapporto dell’Ufficio Indagini è risultato, in modo chiaro ed inequivoco, che l’A.S. Luzzese Calcio 1999 – al fine di sottrarsi all’obbligo di corrispondere al proprio tesserato Sig. Giovanni Colautti le spettanze allo stesso dovute per la stagione calcistica 1999-2000 – ha apposto su una ricevuta a saldo la firma del Sig. Colautti risultata aprocrifa; che tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 C.G.S. P.Q.M. Irroga alla società A.S. LUZZESE CALCIO 1999 l’ammenda di € 1.100
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