COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 177 della Società A.S. RENDESE CALCIO A 5 (Matr. 610409) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (gara Cirò Marina Calcio a 5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002) RECLAMO N. 178 della Società A.S. CIRO’ MARINA CALCIO A 5 (Matr. 610269) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (penalizzazione di 3 punti in classifica; ammenda di € 300,00; squalifica calciatore MUMMOLO Ferdinando per SEI GARE; obbligo di tenere indenne la Società RENDESE C/5 delle spese mediche, se richieste, in relazione alla gara Cirò Marina C/5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 177 della Società A.S. RENDESE CALCIO A 5 (Matr. 610409) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (gara Cirò Marina Calcio a 5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002) RECLAMO N. 178 della Società A.S. CIRO’ MARINA CALCIO A 5 (Matr. 610269) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (penalizzazione di 3 punti in classifica; ammenda di € 300,00; squalifica calciatore MUMMOLO Ferdinando per SEI GARE; obbligo di tenere indenne la Società RENDESE C/5 delle spese mediche, se richieste, in relazione alla gara Cirò Marina C/5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002) LA COMMISSIONE Previa riunione dei reclami n. 177 e n. 178 per evidenti ragioni di connessione; letti gli atti ufficiali e i reclami; sentito l’arbitro a chiarimenti e i rappresentanti delle società reclamanti; RILEVA - In via preliminare il reclamo della società Cirò Marina è inammissibile perché fatto pervenire oltre i termini previsti dalla “procedura abbreviata” di cui al Comunicato Ufficiale n. 7/a della F.I.G.C. e può essere preso in considerazione solo per la parte in cui controdeduce al reclamo della società Rendese; - Al 28° del secondo tempo un sostenitore della società ospitante entrava in campo e dopo aver scaraventato a terra il calciatore Iorio della Rendese lo colpiva mentre questi era ancora a terra con calci ai fianchi. Il calciatore doveva ricorrere alle cure ospedaliere per come documentato in atti e non poteva perciò riprendere il gioco; - La società di appartenenza del Iorio subiva per tale motivo alterazione certa del suo potenziale atletico; - La gara tuttavia proseguiva regolarmente, come affermato dal primo arbitro dell’incontro; - Per quanto sopra esposto la delibera del giudice di prime cure è scevra da censura; P.Q.M. · Dichiara inammissibile il reclamo dell’A.S. Cirò marina calcio a 5; · Rigetta il reclamo dell’A.S. Rendese Calcio a 5 · Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo
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