• Stagione sportiva: 2001/2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 177 della Società A.S. RENDESE CALCIO A 5 (Matr. 610409)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (gara Cirò Marina Calcio a 5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)
RECLAMO N. 178 della Società A.S. CIRO’ MARINA CALCIO A 5 (Matr. 610269)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (penalizzazione di 3 punti in classifica; ammenda di € 300,00; squalifica calciatore MUMMOLO Ferdinando per SEI GARE; obbligo di tenere indenne la Società RENDESE C/5 delle spese mediche, se richieste, in relazione alla gara Cirò Marina C/5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 177 della Società A.S. RENDESE CALCIO A 5 (Matr. 610409)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (gara Cirò Marina Calcio a 5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)
RECLAMO N. 178 della Società A.S. CIRO’ MARINA CALCIO A 5 (Matr. 610269)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (penalizzazione di 3 punti in classifica; ammenda di € 300,00; squalifica calciatore MUMMOLO Ferdinando per SEI GARE; obbligo di tenere indenne la Società RENDESE C/5 delle spese mediche, se richieste, in relazione alla gara Cirò Marina C/5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)
LA COMMISSIONE
Previa riunione dei reclami n. 177 e n. 178 per evidenti ragioni di connessione;
letti gli atti ufficiali e i reclami;
sentito l’arbitro a chiarimenti e i rappresentanti delle società reclamanti;
RILEVA
- In via preliminare il reclamo della società Cirò Marina è inammissibile perché fatto pervenire oltre i termini previsti dalla “procedura abbreviata” di cui al Comunicato Ufficiale n. 7/a della F.I.G.C. e può essere preso in considerazione solo per la parte in cui controdeduce al reclamo della società Rendese;
- Al 28° del secondo tempo un sostenitore della società ospitante entrava in campo e dopo aver scaraventato a terra il calciatore Iorio della Rendese lo colpiva mentre questi era ancora a terra con calci ai fianchi. Il calciatore doveva ricorrere alle cure ospedaliere per come documentato in atti e non poteva perciò riprendere il gioco;
- La società di appartenenza del Iorio subiva per tale motivo alterazione certa del suo potenziale atletico;
- La gara tuttavia proseguiva regolarmente, come affermato dal primo arbitro dell’incontro;
- Per quanto sopra esposto la delibera del giudice di prime cure è scevra da censura;
P.Q.M.
· Dichiara inammissibile il reclamo dell’A.S. Cirò marina calcio a 5;
· Rigetta il reclamo dell’A.S. Rendese Calcio a 5
· Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo
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COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 177 della Società A.S. RENDESE CALCIO A 5 (Matr. 610409)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (gara Cirò Marina Calcio a 5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)
RECLAMO N. 178 della Società A.S. CIRO’ MARINA CALCIO A 5 (Matr. 610269)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 100 del 02.05.2002 (penalizzazione di 3 punti in classifica; ammenda di € 300,00; squalifica calciatore MUMMOLO Ferdinando per SEI GARE; obbligo di tenere indenne la Società RENDESE C/5 delle spese mediche, se richieste, in relazione alla gara Cirò Marina C/5 – Rendese Calcio a 5 del 20.04.2002)"