COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 179 della Società A.C. NUOVA MELITO (matr. 73116) avverso la regolarità della gara Villese – Nuova Melito (1 – 1) dell’1.05.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore ARICO’ Gaetano, nato il 4 marzo 1987 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. N° 104 dell’8.05.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 179 della Società A.C. NUOVA MELITO (matr. 73116)
avverso la regolarità della gara Villese – Nuova Melito (1 – 1) dell’1.05.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore ARICO’ Gaetano, nato il 4 marzo 1987 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. N° 104 dell’8.05.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
- la gara per cui si propone reclamo è la terz’ultima del campionato per la Nuova Melito che ha riposato alla 16^ giornata del 12.05.2002: si applica perciò “l’abbreviazione dei termini procedurali”;
detta procedura prevede che il reclamo debba pervenire o essere depositato entro il terzo giorno successivo alla effettuazione della gara;
essendo la gara disputata il 1° maggio 2002 il reclamo doveva pervenire entro il 4 maggio;
il reclamo è, invece, pervenuto abbondantemente oltre il termine: l’8 maggio 2002;
di conseguenza il reclamo è inammissibile;
P.Q.M.
· Dichiara il reclamo inammissibile;
Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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