COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 180 della Società A.S. RENDE CENTRO STORICO (Matr. 610199) avverso la regolarità della gara Nocera – Rende Centro Storico (2 – 1) del 28.04.2002 per presunta posizione irregolare di calciatori (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. N° 35 dell’8.05.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 180 della Società A.S. RENDE CENTRO STORICO (Matr. 610199)
avverso la regolarità della gara Nocera – Rende Centro Storico (2 – 1) del 28.04.2002 per presunta posizione irregolare di calciatori (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. N° 35 dell’8.05.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
La gara per cui si propone reclamo è inserita nella penultima giornata del campionato, si applica perciò “l’abbreviazione dei termini procedurali”;
detta procedura prevede che il reclamo debba pervenire o essere depositato entro il terzo giorno successivo alla effettuazione della gara;
essendo la gara disputata il 28.04.2002 il reclamo doveva pervenire, essendo il terzo giorno successivo festivo (1° maggio) entro il 2 maggio 2002;
il reclamo è pervenuto abbondantemente oltre il termine;
di conseguenza il reclamo è inammissibile;
i fatti denunciati – per la loro gravità – meritano, tuttavia, approfonditi accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini;
P.Q.M.
· Dichiara il reclamo inammissibile;
· Invia gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza;
Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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