COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 27/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 157 della Società A.C. PLATACI (Matr. 610416) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 36 del 10.04.2002 (provvedimenti disciplinari relativi alla gara Plataci – Nuova Pol. Tarsia del 7.4.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 27/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 157 della Società A.C. PLATACI (Matr. 610416) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 36 del 10.04.2002 (provvedimenti disciplinari relativi alla gara Plataci - Nuova Pol. Tarsia del 7.4.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; ritenuto che dalla deposizione del direttore di gara è stata confermata in toto la versione riportata nel referto di gara e risulta in maniera chiara ed inequivoca che l’interruzione della gara è stata l’unica e obbligata decisione da adottare, considerato il fatto che la società ricorrente immotivatamente aveva deciso di abbandonare il terreno di giuoco al 20’ del secondo tempo, in seguito alla convalida del terzo goal a favore della società Nuova Polisportiva Tarsia. Rilevato che per quanto riguarda il ricorso avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Salvatore Luciano e Brunetti Clemente, non è proponibile agli effetti dell’art. 41, punto 3, lett. a), del C.G.S. In merito alla richiesta autorizzazione ad adire le vie giudiziarie ordinarie nei confronti del direttore di gara si precisa che la Commissione è incompetente essendo legittimata a decidere sulla richiesta la Presidenza Federale; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. LA COMMISSIONE rilevato che nel procedimento n.157 proposto con ricorso della Società A.C. Plataci ed in particolare nell’atto difensivo della Società Plataci a firma del Presidente della Società ricorrente sono state adoperate espressioni contrarie ai principi di correttezza, lealtà e probità sportive, così come prescritto dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; dispone trasmettersi il documento anzidetto al Presidente del Comitato Regionale Calabria L.N.D. per quanto di sua competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it