COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 27/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 175 della Società PEGASO LOCRI CALCIO A 5 (Matr. 610376) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 93 del 10.04.2002 (squalifica calciatore CACCAMO Alessandro fino 30.04.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 27/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 175 della Società PEGASO LOCRI CALCIO A 5 (Matr. 610376)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 93 del 10.04.2002 (squalifica calciatore CACCAMO Alessandro fino 30.04.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto dei due direttori di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Caccamo Alessandro afferrava il secondo arbitro per la gola procurando allo stesso un momentaneo soffocamento, tentando poi di aggredirlo e non riuscendovi per l’intervento dei propri compagni di squadra;
che successivamente si avvicinava al primo arbitro e dopo avergli poggiato la mano sul volto teneva un comportamento palesemente minaccioso;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è senz’altro congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
LA COMMISSIONE
rilevato che nel procedimento n.175 proposto con ricorso della Società Pegaso Locri Calcio a 5 ed in particolare nel reclamo a firma del Presidente della Società ricorrente sono state adoperate espressioni contrarie ai principi di correttezza, lealtà e probità sportive, così come prescritto dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
dispone trasmettersi il documento anzidetto al Presidente del Comitato Regionale Calabria L.N.D. per quanto di sua competenza.
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