COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 27/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 183 della Società U.S. PAOLANA (Matr. 36310) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 109 del 22.05.2002 (inibizione dirigente SICILIANO Francesco fino 30.09.2002; squalifica allenatore FRANCO Giovanni fino 31.10.2002; squalifica calciatori CASSARO Davide e SCARNA’ Antonio per QUATTRO GARE, RAMUNNO Francesco, nato 24.08.1983, per OTTO GARE).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 27/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 183 della Società U.S. PAOLANA (Matr. 36310)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 109 del 22.05.2002 (inibizione dirigente SICILIANO Francesco fino 30.09.2002; squalifica allenatore FRANCO Giovanni fino 31.10.2002; squalifica calciatori CASSARO Davide e SCARNA’ Antonio per QUATTRO GARE, RAMUNNO Francesco, nato 24.08.1983, per OTTO GARE).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti a chiarimenti il Commissario di campo, Sig. Carrozza Vincenzo, e il Commissario viaggiante, Sig. Scarpelli Bruno;
ritenuto che dalla deposizione degli stessi risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Scarnà Antonio si rendeva protagonista di atti violenti nei confronti di calciatori avversari, colpendoli con schiaffi e spintoni;
che il dirigente della società Paolana, Sig. Siciliano Francesco, aggrediva alle spalle un calciatore della squadra avversaria colpendolo con pugni alla testa ed ai fianchi;
che il calciatore Ramunno Francesco con particolare violenza colpiva calciatori avversari con calci al viso ed al corpo, con pugni testate e schiaffi;
che il calciatore Cassaro Davide commetteva atti violenti nei confronti di un avversario;
che l’allenatore Franco Giovanni si è reso autore dei fatti addebitatigli;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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