COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 03/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 184 della Società U.S. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 104 dell’8.05.2002 (squalifica calciatore BARILARO Giuseppe per OTTO GARE)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 03/06/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 184 della Società U.S. COTRONEI 1994 (Matr. 610079)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 104 dell’8.05.2002 (squalifica calciatore BARILARO Giuseppe per OTTO GARE)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVATO
che, in violazione dell’art. 42 co.5 del C.G.S., il reclamo è stato proposto a questa Commissione il 21.05.2002, vale a dire oltre il decimo giorno successivo al 9.05.2002, data nella quale è stato pubblicato il C.U. n.104 dell’8.05.2002 di questo Comitato con il quale è stata resa nota la decisione impugnata;
che, pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 29 co.9 del C.G.S., l’inosservanza di detto termine procedurale costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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