COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 32 a carico di: SALERNO Giuseppe, Vice Presidente della società Nuova Imperiale Cardinale, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; NUOVA IMPERIALE CARDINALE (Matr. 610170), per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 32 a carico di:
SALERNO Giuseppe, Vice Presidente della società Nuova Imperiale Cardinale, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; NUOVA IMPERIALE CARDINALE (Matr. 610170), per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
viste le risultanze del procedimento
ritenuto che il comportamento di Salerno Giuseppe, il quale nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Nuova Imperiale Cardinale, durante l’intervallo della gara Nuova Imperiale Cardinale – Amaroni del 3.03.2002, tentava di ingannare l’arbitro per fare entrare in campo due calciatori sotto false generalità, integra gli estremi della contestata violazione;
P.Q.M.
Irroga a SALERNO GIUSEPPE l’inibizione fino al 30.10.2002 e l’ammenda di € 150,00 alla Società NUOVA IMPERIALE CARDINALE.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 32 a carico di: SALERNO Giuseppe, Vice Presidente della società Nuova Imperiale Cardinale, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; NUOVA IMPERIALE CARDINALE (Matr. 610170), per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S."