COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 34 a carico di: VITA Fortunato, dirigente A.S. PALIZZI, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; A.S. PALIZZI (Matr. 36100), per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 34 a carico di:
VITA Fortunato, dirigente A.S. PALIZZI, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; A.S. PALIZZI (Matr. 36100), per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
viste le risultanze del procedimento
RITENUTO
che il comportamento di Vita Fortunato che ha svolto le funzioni di allenatore nella gara Palizzi – Pellegrina pur trovandosi in condizioni di inibizione fino all’8.03.2002 (C.U. n. 33 del 7.03.2002 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria) integra gli estremi della violazione contestata e la responsabilità oggettiva della società di appartenenza;
P.Q.M.
Irroga a VITA FORTUNATO l’inibizione fino al 30.10.2002 e l’ammenda di € 150,00 alla Società A.S. PALIZZI.
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