COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 179 della Società A.C. NUOVA MELITO (matr. 73116) avverso la regolarità della gara Villese – Nuova Melito (1 – 1) dell’1.05.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore ARICO’ Gaetano, nato il 4 marzo 1987 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. N° 104 dell’8.05.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 179 della Società A.C. NUOVA MELITO (matr. 73116)
avverso la regolarità della gara Villese – Nuova Melito (1 – 1) dell’1.05.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore ARICO’ Gaetano, nato il 4 marzo 1987 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. N° 104 dell’8.05.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
La Società reclamante deduce che nel corso della gara dell’1.05.2002 la Villese ha schierato il calciatore Aricò Gaetano il quale, nato il 4.3.1987, era sprovvisto dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Il reclamo, dichiarato in un primo tempo inammissibile da questa Commissione, è stato nuovamente rinviato alla Commissione Disciplinare da parte della C.A.F. per l’esame del merito.
E, nel merito, il reclamo proposto dalla Società A.C. Nuova Melito è fondato in quanto il calciatore Aricò Gateano ha partecipato alla gara dell’1.05.2002 senza l’autorizzazione prevista dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. che risulta rilasciata solo in data 8.05.2002 (C.U. n. 104 dell’8.05.2002);
P.Q.M.
Irroga alla Società VILLESE la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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