COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 17/6/2002 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 35 a carico di: ROCCO Sergio, per violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 17/6/2002 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 35 a carico di: ROCCO Sergio, per violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; considerato che dagli stessi risulta inequivocabilmente che il calciatore Rocco Sergio, pur essendo tesserato con la Società Rende Football Club di Rende (CS) ha partecipato senza la necessaria autorizzazione – tra le fila della Pol. Mutavera - a gare del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sardegna; che tale comportamento integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva; P.Q.M. irroga al calciatore ROCCO Sergio la squalifica fino al 30.08.2002
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