COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 24/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 38 a carico di: LEONELLO Francesco, dirigente della società A.C. Rione Impiombato Palmi e MAMBRINO Vincenzo, allenatore della società A.C. Rione Impiombato Palmi per violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 34 bis delle N.O.I.F., nonché della società A.C. RIONE IMPIOMBATO PALMI (Matr. 610213) per violazione degli artt. 6, comma 2, e 2, comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 24/06/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 38 a carico di:
LEONELLO Francesco, dirigente della società A.C. Rione Impiombato Palmi e MAMBRINO Vincenzo, allenatore della società A.C. Rione Impiombato Palmi per violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 34 bis delle N.O.I.F., nonché della società A.C. RIONE IMPIOMBATO PALMI (Matr. 610213) per violazione degli artt. 6, comma 2, e 2, comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentiti i deferiti e il sostituto procuratore federale, Avv. Anselmo Torchia;
viste le risultanze del procedimento presso l’ufficio indagini;
RILEVATO
che non può ritenersi raggiunta la prova tranquillante dell’esistenza di una illecito sportivo commesso dai deferiti, tenendo conto che alcun elemento in tale senso emerge dalle dichiarazioni rese dai tesserati partecipanti all’incontro Rione Impiombato Palmi – Motta San Giovanni del 19.05.2001
P.Q.M.
dichiara non doversi procedere a carico dei tesserati e della società deferita.
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