COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 24/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 39 a carico di: MAGGIO Vincenzo, calciatore dell’A.S. Nicotera, per violazione del disposto di cui all’art. 40 delle N.O.I.F. e 14, comma 1, lett. g, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 24/06/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 39 a carico di:
MAGGIO Vincenzo, calciatore dell’A.S. Nicotera, per violazione del disposto di cui all’art. 40 delle N.O.I.F. e 14, comma 1, lett. g, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
RILEVATO
che dagli atti del procedimento risulta in maniera chiara ed inequivoca la violazione dell’art. 40 delle N.O.I.F. in considerazione del contemporaneo tesseramento del calciatore Maggio Vincenzo per due società;
ritenuto, tuttavia, che il fatto contestato é stato frutto di un mero disguido e di una dimenticanza della società Nicotera che non operò, pur rassicurando in tal senso il calciatore, lo svincolo del tesserato;
che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere la sanzione correlata all’infrazione commessa;
P.Q.M.
irroga al calciatore MAGGIO Vincenzo la squalifica fino al 15.07.2002
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