COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 24/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 40 a carico di: CAPIZZANO Carlo, Presidente della società Pol. Rossoblu San Fili per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., nonché della POL. ROSSOBLU SAN FILI (Matr. 60668) per violazione degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 24/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 40 a carico di: CAPIZZANO Carlo, Presidente della società Pol. Rossoblu San Fili per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., nonché della POL. ROSSOBLU SAN FILI (Matr. 60668) per violazione degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il sostituto procuratore federale, Avv. Anselmo Torchia; viste le risultanze del procedimento presso l’ufficio indagini; RILEVA che la totale conferma del contenuto della lettera da parte del Sig. Capizzano Carlo, Presidente della Pol. Rossoblu San Fili, avvenuta in fase di interrogatorio effettuato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, non lascia alcun dubbio circa la responsabilità dello stesso di violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S. Di conseguenza ne deriva la responsabilità oggettiva per la soc. Pol. Rossoblu San Fili, sempre per violazione dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.; P.Q.M. irroga a CAPIZZANO Carlo, Presidente della Pol. Rossoblu San Fili, l’inibizione fino al 24.09.2002 e alla Società POL. ROSSOBLU SAN FILI l’ammenda di € 300,00 (trecento)
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