COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 120 della Società G.S. PELLEGRINA (Matr. 610374) avverso la regolarità della gara Pellegrina – Nuova Campese (0 – 0) del 03.02.2002 per presunta posizione irregolare del massaggiatore POSTORINO Francesco

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 120 della Società G.S. PELLEGRINA (Matr. 610374) avverso la regolarità della gara Pellegrina – Nuova Campese (0 – 0) del 03.02.2002 per presunta posizione irregolare del massaggiatore POSTORINO Francesco LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVATO che il fatto oggetto del reclamo deriva da un improprio uso terminologico del tutto ininfluente sulla regolarità della gara in quanto non inficia il diritto del Sig. Postorino Francesco ad essere ammesso nel recinto di giuoco o in qualità di massaggiatore (“operatore sanitario ausiliario”, secondo la recente terminologia adottata) o in quella di dirigente, nella considerazione che l’art. 60 co.2 lett. c) delle N.O.I.F. prevede che siano ammessi “un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti”; che, inoltre, l’identificazione operata dal direttore di gara nei confronti del Sig. Postorino Francesco risulta essere avvenuta in conformità del disposto del 3° comma dell’art. succitato, mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento il cui numero identificativo è stato riportato sulla distinta di gara; che, pertanto, non ravvisandosi elementi idonei ad inficiare l’esito della gara non può conseguentemente trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla Società G.S. Pellegrina di irrogare alla Soicietà Nuova Campese la punizione sportiva della perdita della gara di cui in oggetto; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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