COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 123 della calciatorice FERRISE Maria (tesserata Pol. Lamezia Terme 98) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 41 del 28.02.2002 (squalifica per TRE GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 123 della calciatorice FERRISE Maria (tesserata Pol. Lamezia Terme 98) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 41 del 28.02.2002 (squalifica per TRE GARE) LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale emerge in maniera chiara ed inequivoca che, al 18’ del secondo tempo della gara Lamezia Terme 98 – Città di Cosenza disputatasi il 23.02.2002, la calciatrice della Società ospitante Ferrise Maria ed un’avversaria si colpivano reciprocamente con schiaffi mentre il giuoco era fermo; che appare congrua ed adeguata alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti alla calciatrice suddetta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sul C.U. del Comitato Provinciale di Catanzaro n. 41 del 27.02.2002; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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