COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 124 della Società POL. OLIMPICA CORIGLIANO (Matr. 610363) avverso la regolarità della gara Unione Delle Valli – Olimpica Corigliano (2 – 1) del 03.03.2002 per presunta posizione irregolare delle calciatrici LEPORINI Maria Cristina, nata 07.01.1975 e TRIMBOLI Angela, nata 07.06.1971
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 124 della Società POL. OLIMPICA CORIGLIANO (Matr. 610363)
avverso la regolarità della gara Unione Delle Valli – Olimpica Corigliano (2 – 1) del 03.03.2002 per presunta posizione irregolare delle calciatrici LEPORINI Maria Cristina, nata 07.01.1975 e TRIMBOLI Angela, nata 07.06.1971
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La Società Pol. Olimpica Corigliano assume che le calciatrici in epigrafe non avevano titolo a partecipare alla gara Unione Delle Valli / Olimpica Corigliano (2 – 1) del 3.03.2002 perché non regolarmente tesserate.
Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo non risponde al vero.
Le calciatrici Leporini Maria Cristina e Trimboli Angela sono tesserate con la Società A.C. Unione Delle Valli a decorrere rispettivamente dal 2.03.2002 e dal 28.02.2002 anteriormente quindi alla gara in epigrafe.
Il ricorso è perciò infondato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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