COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società A.C. EUROPEAN 93 (Matr. 800046) avverso la regolarità della gara Amatori Calcio Laureana – European 93 (2 – 1) del 16.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SPURIO Gregorio, nato il 19.03.1969
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 125 della Società A.C. EUROPEAN 93 (Matr. 800046)
avverso la regolarità della gara Amatori Calcio Laureana – European 93 (2 – 1) del 16.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SPURIO Gregorio, nato il 19.03.1969
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La Società A.C. European 93 assume che il calciatore Spurio Gregorio, nato il 19.03.1969, non aveva titolo a partecipare alla gara Amatori Calcio Laureana / European 93 (2 – 1) del 16.02.2002 perché tesserato per la Società Comprensorio Alto Mesima.
Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo non risponde al vero.
Il calciatore Spurio Gregorio é tesserato con la Società Amatori Calcio Laureana, previo nulla osta della Società A.C.R. Laurabella con la quale é tesserato con vincolo pluriennale.
Il ricorso é perciò infondato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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