COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 127 della Società S.S. ROSETO 2000 (Matr. 610620) avverso la regolarità della gara Nuova Caloveto Calcio – Roseto 2000 (2 – 2) del 03.02.2002 per presunta posizione irregolare dei calciatori RUSSO Fabio, nato il 15.05.1987, e RUSSO Eugenio, nato il 12.03.1987

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 127 della Società S.S. ROSETO 2000 (Matr. 610620) avverso la regolarità della gara Nuova Caloveto Calcio – Roseto 2000 (2 – 2) del 03.02.2002 per presunta posizione irregolare dei calciatori RUSSO Fabio, nato il 15.05.1987, e RUSSO Eugenio, nato il 12.03.1987 LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che i calciatori Russo Fabio (n. il 15.05.1987) e Russo Eugenio (n. il 12.03.1987) hanno preso parte alla gara Nuova Caloveto Calcio – Roseto 2000 del 03.02.2002 nelle file della Società ospitante, come risulta dalla distinta della gara medesima; che dagli atti istruttori emerge che il predetti calciatori, alla data delle disputa della gara de qua, risultavano regolarmente tesserati con la Società Nuova Caloveto Calcio; che, giusta quanto disposto dall’art. 12 co. 6 lett. a) del C.G.S., l’utilizzazione dei calciatori quattordicenni Russo Fabio e Russo Eugenio non comporta la punizione sportiva della perdita della gara della propria società (come, invece, richiesto dalla reclamante), ma la sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della Società medesima, dell’inibizione temporanea del dirigente accompagnatore e della squalifica dei due calciatori; ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la menzionata richiesta della società reclamante; P.Q.M. rigetta il reclamo; - irroga alla Società NUOVA CALOVETO CALCIO (Matr. 610609) l’ammenda di 250,00 €; - inibisce il Sig. FONTANA Franco, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società suddetta, fino al 14.04.2002; - squalifica i calciatori RUSSO Fabio e RUSSO Eugenio fino al 25.03.2002. Dispone, altresì, incamerarsi la tassa.
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