COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10 a carico del calciatore CAMPANARO Vincenzo, nato il 20.10.1971 (tesserato con la Società U.S. PEDACE) per violazione del disposto di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10 a carico del calciatore CAMPANARO Vincenzo, nato il 20.10.1971 (tesserato con la Società U.S. PEDACE) per violazione del disposto di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria.
A COMMISSIONE
letti gli atti del procedimento;
sentito il calciatore Campanaro Vincenzo
valutate le risultanze dell’odierna seduta;
rilevato che i fatti denunciati per la loro serietà e rilevanza meritano adeguate e più approfondite indagini da parte del competente organo inquirente;
P.Q.M.
sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza
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