COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8 a carico del dirigente BARRESI Rosario, Segretario – delegato alla firma – della Società A.C. Virtus di Rizziconi; della Società A.C. VIRTUS (Matr. 12960), in persona del suo legale rappreentante; del calciatore COSTA Andrea, nato ul 20.06.1983, per violazione dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8 a carico del dirigente BARRESI Rosario, Segretario – delegato alla firma – della Società A.C. Virtus di Rizziconi; della Società A.C. VIRTUS (Matr. 12960), in persona del suo legale rappreentante; del calciatore COSTA Andrea, nato ul 20.06.1983, per violazione dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria. LA COMMISSIONE letti atti ufficiali; sentito il delegato della Società deferita; viste le risultanze del procedimento RILEVA con provvedimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria emesso in data 23.01.2002 è stata dichiarata la nullità della lista di trasferimento n. 10807 relativa al calciatore Costa Andrea che nello stesso periodo è stato trasferito dalla Società A.C. Virtus alla Società Pol. Taurianovese e alla Società A.C. Atlante San Ferdinando; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a carico dei tesserati Barresi Rosario, quale delegato alla firma dell’A.C. Virtus di Rizziconi e Costa Andrea, calciatore e la responsabilità oggettiva della loro Società di appartenenza; P.Q.M. visto l’art. 8 comma 3 e 8 del C.G.S.; irroga alla Società A.C. VIRTUS di Rizziconi (Matr. 12960) l’ammenda di € 500,00; al dirigente BARRESI Rosario l’inibizione fino al 30.06.2002; al calciatore COSTA Andrea la squalifica fino al 30.06.2002.
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