COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9 a carico del calciatore MAGRO Orlando, nato il 07.04.1982 (tesserato con la Società A.S. Comprensorio Feroleto Pianopoli) per violazione del disposto di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9 a carico del calciatore MAGRO Orlando, nato il 07.04.1982 (tesserato con la Società A.S. Comprensorio Feroleto Pianopoli) per violazione del disposto di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., su deferimento del Presidente del C.R. Calabria. LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; rilevato che il calciatore MAGRO Orlando pur essendo regolarmente tesserato con la Società A.S. Comprensorio Feroleto Pianopoli, in data 9.11.2001, ha sottoscritto richiesta di tesseramento in favore della Società Pol. Pro Martelletto; ritenuto che, pertanto, si è reso responsabile della violazione dell’art. 40 delle N.O.I.F.; P.Q.M. irroga al calciatore MAGRO Orlando la sanzione della squalifica fino al 30.06.2002
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