COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 114 della Società F.C. MELITESE (Matr. 66113) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 75 del 21.02.2002 (squalifica calciatore ALATI Francesco fino 30.06.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 114 della Società F.C. MELITESE (Matr. 66113) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 75 del 21.02.2002 (squalifica calciatore ALATI Francesco fino 30.06.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro; ritenuto che dai chiarimenti dallo stesso forniti nella seduta odierna risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Alati Francesco tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendo a portare a termine la sua azione per l’intervento dei propri compagni di squadra che lo trattenevano per evitare qualsiasi contatto fisico; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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