COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 116 della Società A.C. ATLANTE SAN FERDINANDO (Matr. 610637) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 26 del 24.01.2002 (squalifica calciatore PARRELLO Girolamo fino 24.05.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 116 della Società A.C. ATLANTE SAN FERDINANDO (Matr. 610637) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 26 del 24.01.2002 (squalifica calciatore PARRELLO Girolamo fino 24.05.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara ritenuto che alla stregua dell’interrogatorio del Sig. Mussari Ferdinando, arbitro della gara Real Gioia Tauro – Atlante San Ferdinando del 20.01.2002 i fatti ascritti al calciatore Parrello Girolamo vanno diversamente valutati, poiché è emerso che lo stesso si sia limitato ad inveire verbalmente e considerata la distanza di circa otto metri dal direttore di gara non può con certezza sostenersi l’intenzionalità del calciatore di aggredire l’arbitro; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica fino al 30 marzo 2002; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore PARRELLO Girolamo fino al 30 MARZO 2002. Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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