COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 135 della Società U.S. CERVA (Matr. 610598) avverso la regolarità della gara Papanice – Cerva (2 – 1 ) del 17.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore DEVONA Gianluca, nato il 05.03.1981
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 135 della Società U.S. CERVA (Matr. 610598)
avverso la regolarità della gara Papanice – Cerva (2 – 1 ) del 17.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore DEVONA Gianluca, nato il 05.03.1981
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni perché prive di firma e sfornite, altresì, della prova dell’inoltro alla Società reclamante;
peraltro che il reclamo è infondato in merito alla posizione del calciatore Devona Gianluca, vista la comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti, attestante l’avvenuto tesseramento del calciatore con la Società U.S. Papanice fin dal 07.02.2002, quindi prima della gara
P.Q.M.
rigetta il reclamo perché assolutamente infondato e dispone incamerarsi la tassa.
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