COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 136 della Società G.S. ISCA (Matr. 910710) avverso la regolarità della gara Taverna – Isca (2 – 1) del 17.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore URSETTA Mattia, nato il 17.06.1986 (delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n. 41 del 28.02.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 136 della Società G.S. ISCA (Matr. 910710)
avverso la regolarità della gara Taverna – Isca (2 – 1) del 17.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore URSETTA Mattia, nato il 17.06.1986 (delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n. 41 del 28.02.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
che dalla comunicazione resa dall’Ufficio Tesseramenti risulta che al calciatore Ursetta Mattia è stata rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3°, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in data 31.10.2001, come peraltro pubblicato sul C.U. n. 38 del 31.10.2001. Quindi alla data della gara tra la Società reclamante e la Pol. Taverna (17.02.2002) il calciatore era in posizione assolutamente regolare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo perché manifestamente infondato e dispone incamerarsi la tassa.
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