COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 137 della Società U.S. NUOVA SCILLESE (Matr. 911802) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 30 del 14.02.2002 (gara Piale – Nuova Scillese del 09.02.2002; squalifica calciatore GIORDANO Enzo per tre gare)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 137 della Società U.S. NUOVA SCILLESE (Matr. 911802)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 30 del 14.02.2002 (gara Piale – Nuova Scillese del 09.02.2002; squalifica calciatore GIORDANO Enzo per tre gare)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che anche dalla lettura del ricorso in esame, è chiaramente rilevabile che nella gara Piale – Nuova Scillese del 09.02.2002, si è creato in campo uno stato di eccitazione generale, per cui risulta in maniera chiara ed inequivoca che i giocatori di entrambe le squadre, oltre a persone introdottesi sul terreno di gioco e non identificati, hanno cominciato ad aggredirsi ed offendersi reciprocamente, non pemettendo il regolare prosieguo dell’incontro, concluso dal direttore di gara al solo fine di evitare ulteriori e più gravi incidenti. Pertanto, accertata la rissa, è ininfluente ai fini della decisione, individuare che vi abbia dato inizio, infatti per consolidata giurisprudenza della C.A.F., se causa dell’interruzione anticipata della gara sia stata, non un semplice alterco bensì una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nell’avervi partecipato, non già nell’averla provocata. Per quanto attiene la richiesta di riduzione della squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore Giordano Enzo, si dichiara il non doversi procedere per cessata materia del contendere, avendo lo stesso scontato alla data della decisione della Commissione, la squalifica disposta dal Giudice Sportivo. Pertanto, considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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