COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 08/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11 a carico del Sig. FUOCO Giuseppe, Presidente della Società A.S. Cosentia per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’A.S. COSENTIA medesima, per violazione dell’art. 2, punto 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 08/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11 a carico del Sig. FUOCO Giuseppe, Presidente della Società A.S. Cosentia per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’A.S. COSENTIA medesima, per violazione dell’art. 2, punto 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE Letti gli atti del procedimento; rileva E’ documentalmente provato che l’A.S. Cosentia ha prodotto falsa documentazione per la iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque, Serie C, inviando al Comitato Regionale Calabria, a mezzo fax, due ricevute di bonifico bancario alterate: una, datata 4 settembre 2001, attestante il versamento di lire 1.500.000, mentre in effetti erano state versate solo lire 500.000; la seconda, datata 6 settembre 2001 attestante un versamento di lire 1.600.000 mai effettuato. Il Presidente della Società Fuoco Giuseppe, sebbene regolarmente convocato non è comparso né ha giustificato un legittimo impedimento. Considerato che la violazione commessa dall’A.S. Cosentia appare ampiamente provata e che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 C.G.S., i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della Società sono ritenuti anch’essi responsabili - salvo prova contraria – delle infrazioni addebitate alle società medesime irroga, alle società medesime in considerazione della gravità della violazione stessa, al Sig. FUOCO Giuseppe la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino al 08.04.2003. Visti gli art. 7, comma 3, e 13 G.C.S. irroga alla Società A.S. COSENTIA (Matr. 610157) la sanzione di € 300,00.
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