COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 08/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 139 della Società A.C. FEDULA (Matr. 78127) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. 33 del 21.03.2002 (Inibizione dirigente VALENTE Roberto fino al 16.03.2007; squalifica calciatori De MARCO Dominique, CIPOLLA Saverio, AITA Francesco, D’EREDITA’ Donatello per TRE GARE; squalifica campo di giuoco per TRE GIORNATE e ammenda di € 500,00; tenere indenne l’arbitro dei danni personali e della propria autovettura.)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 08/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 139 della Società A.C. FEDULA (Matr. 78127) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. 33 del 21.03.2002 (Inibizione dirigente VALENTE Roberto fino al 16.03.2007; squalifica calciatori De MARCO Dominique, CIPOLLA Saverio, AITA Francesco, D’EREDITA’ Donatello per TRE GARE; squalifica campo di giuoco per TRE GIORNATE e ammenda di € 500,00; tenere indenne l’arbitro dei danni personali e della propria autovettura.) LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva Per quanto attiene la squalifica inflitta ai calciatori De MARCO Dominique, CIPOLLA Saverio, AITA Francesco, D’EREDITA’ Donatello per tre gare la sanzione è congrua ed adeguata, attese le modalità dei fatti per come descritti dal direttore di gara; per quanto attiene la squalifica del campo di giuoco per tre giornate e l’ammenda di € 500,00 anch’esse devono essere confermate, atteso il comportamento dei sostenitori della Società reclamante che hanno colpito il direttore di gara e danneggiato l’autovettura di sua proprietà. Merita migliore approfondimento invece la posizione del dirigente VALENTE Roberto sulla cui posizione è necessario chiamare l’arbitro a chiarimenti P.Q.M. rigetta il reclamo per quanto attiene I calciatori calciatori De MARCO Dominique, CIPOLLA Saverio, AITA Francesco e D’EREDITA’ Donatello, la squalifica del campo di giuoco, l’ammenda di € 500,00, noché di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti; rinvia la decisione del ricorso per quanto attiene la posizione del dirigente VALENTE Roberto alla seduta del 22 aprile 2002.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it