COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 12/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 142 della Società A.S. RENDE F.C. (Matr. 68147) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 88 pubblicato il 27.03.2002 (squalifica calciatori RIOLO Alessandro e SGANGA Simone per TRE GARE)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 12/4/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 142 della Società A.S. RENDE F.C. (Matr. 68147)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 88 pubblicato il 27.03.2002 (squalifica calciatori RIOLO Alessandro e SGANGA Simone per TRE GARE)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dai documenti ufficiali risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Riolo Alessandro e Sganga Simone;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a carico dei calciatori RIOLO Alessandro e SGANGA Simone a DUE GIORNATE effettive di gara.
Letta la nota trasmessa a mezzo fax a firma del Presidente della Società Rende F.C. e ritenuto che potrebbero rilevarsi espressioni lesive della dignità degli organi della giustizia sportiva, trasmette gli atti al Presidente del C.R. Calabria per quanto di competenza.
Infine, dispone accreditarsi la tassa.
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