COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 133 della Società Amatori Calcio MEDMA (Matr. 800030) avverso la regolarità della gara Amatoriale Rizziconi – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 17.02.2002 per presunta posizione irregolare calciatori (delibera Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C. U. n. 29 del 28.02.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 133 della Società Amatori Calcio MEDMA (Matr. 800030) avverso la regolarità della gara Amatoriale Rizziconi – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 17.02.2002 per presunta posizione irregolare calciatori (delibera Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C. U. n. 29 del 28.02.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVATO che la situazione denunciata dalla Società reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali; che, anzi, l’arbitro sentito a chiarimenti, ha confermato di avere identificato tutti i calciatori partecipanti alla gara senza riscontrare nessuna irregolarità; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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