COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 della Società A.S. RENDE F.C. (Matr. 68147) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 88 pubblicato il 27.03.2002 (gara Deliese – Rende F.C. del 17.03.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 della Società A.S. RENDE F.C. (Matr. 68147) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 88 pubblicato il 27.03.2002 (gara Deliese – Rende F.C. del 17.03.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il legale rappresentante della Società reclamante; RILEVA La deliberazione del Giudice Sportivo avversata dalla Società Rende F.C. si presenta immune da vizi. Non si rinvengono effettivamente negli atti ufficiali episodi tali da giustificare la richiesta della Società reclamante, posto – peraltro – che il direttore di gara ha portato regolarmente a termine la gara senza mai manifestare alcun timore psicologico ed anzi assumendo proprio sul finire dell’incontro decisioni nei confronti dei calciatori che avevano quale conseguenze l’allontanamento dal campo di giuoco; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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