COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 151 della Società S.S. PETTORUTO (Matr. 610063) avverso la regolarità della gara Pettoruto – San Marco (0 – 6) del 10.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Scarpelli Gianluca, nato il 30.09.1974

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 151 della Società S.S. PETTORUTO (Matr. 610063) avverso la regolarità della gara Pettoruto – San Marco (0 - 6) del 10.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Scarpelli Gianluca, nato il 30.09.1974 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Il calciatore Scarpelli Gianluca non aveva titolo a partecipare alla gara Pettoruto – San Marco del 10.03.2002 Egli infatti doveva ancora scontare la sanzione della squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, pubblicata sul C.U. n. 27 del 6.03.2002 del Comitato Provinciale di Cosenza; P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla Società A.S. SAN MARCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 – 0 e dispone accreditarsi la tassa.
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