COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 130 della Società A.S. TERRANOVA CALCIO (Matr. 610631) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 27 del 14.02.2002 (gara Terranova Calcio – Real Fabriziese del 03.02.2002; squalifica calciatore NOTO Giuseppe fino 03.02.2005)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 130 della Società A.S. TERRANOVA CALCIO (Matr. 610631)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 27 del 14.02.2002 (gara Terranova Calcio – Real Fabriziese del 03.02.2002; squalifica calciatore NOTO Giuseppe fino 03.02.2005)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
Rileva
La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 nei confronti dell’A.S. Terranova Calcio a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara alla fine del primo tempo non essendo in condizioni di proseguirla a seguito delle aggressioni subite dal calciatore Noto Giuseppe.
Ed invero risulta dalla dichiarazione dell’odierna seduta dell’arbitro che la gara venne sospesa unicamente perché temeva per la sua incolumità tanto che evitò di espellere l’aggressore.
La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara.
E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara rinviando al Presidente del Comitato Distrettuale di Locri per quanto di competenza;
dispone accreditarsi la tassa.
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