COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 154 della Società A.C. NOCERA (Matr. 610022) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n. 28 del 14.03.2002 (penalizzazione di un punto in classifica in esito alla gara Pedace – Nocera del 10.03.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 154 della Società A.C. NOCERA (Matr. 610022) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n. 28 del 14.03.2002 (penalizzazione di un punto in classifica in esito alla gara Pedace – Nocera del 10.03.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo Rileva I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere posti in dubbio, non merita pregio a tal proposito la tesi della società reclamante. L’arbitro difatti nel rapporto chiarisce - specificando i nominativi - che solo tre furono i calciatori che si infortunarono nel corso della gara, per cui rimanendo in campo con sette “effettivi l’A.C. Nocera avrebbe potuto continuare la gara. Tuttavia per bocca del suo capitano gli notificò la decisione di non proseguire. La sanzione del punto di penalizzazione appare perciò congrua ai fatti adebitati. P.Q.M. rigetta il reclamo; dispone incamerarsi la tassa.
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