COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 123 della Società U.S. CHIARAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 dell’ 11.02.2004 (Squalifica calciatore MAIDA Andrea fino al 24.05.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 123 della Società U.S. CHIARAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 dell’ 11.02.2004 (Squalifica calciatore MAIDA Andrea fino al 24.05.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’odierna seduta i fatti ascritti al calciatore Maida Andrea vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il suddetto tesserato si è reso esclusivamente responsabile di atti di violenza a carico di un giocatore avversario, di ingresso abusivo nel terreno di gioco e di comportamento offensivo; che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere nei limiti la sanzione per quanto accertato; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAIDA Andrea fino al 26 MARZO 2004, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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