COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 139 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 92 del 3.03.2004 (Squalifica del CAMPO per DUE giornate, inibizione Sig. PARRELLO Francesco fino al 05.05.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 139 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 92 del 3.03.2004 (Squalifica del CAMPO per DUE giornate, inibizione Sig. PARRELLO Francesco fino al 05.05.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che è rimasto accertato che nel corso della gara Palmese – S.Maria del 29.02.2004 : - a) una persona non autorizzata sedeva sulla panchina della Palmese e veniva allontanato dall’arbitro; - b) che il dirigente Parrello Francesco si rivolgeva all’arbitro adoperando espressioni minacciose; - c) che a fine partita alcuni sostenitori della Palmese entravano nei locali degli spogliatoi e indirizzavano verso l’arbitro sputi che lo colpivano al volto e successivamente, dopo che il direttore di gara aveva raggiunto lo spogliatoio, colpivano con calci la porta fino a danneggiarla; - d) che, sempre a fine gara, l’arbitro era costretto ad entrare nell’auto della Polizia perché una trentina di sostenitori della Palmese attendevano la sua uscita davanti all’ingresso dello stadio; - e) che l’auto dell’arbitro, condotta dal suo assistente, veniva raggiunta da alcuni sassi, riportando danni; che tali fatti integrano la responsabilità oggettiva della società Palmese per il fatto dei propri sostenitori e la responsabilità disciplinare del dirigente Parrello Francesco; che, tuttavia, appare necessari considerare la fattiva collaborazione dei responsabili della società Palmese e, in particolare, del suo allenatore che ha costantemente collaborato con il direttore di gara; che la sanzione inflitta dal primo giudice appare, inoltre, eccessiva se rapportata all’entità dei fatti accertati, così come eccessiva appare la sanzione inflitta al dirigente Parrello Francesco che ha utilizzato espressioni minacciose, ma di contenuto complessivamente blando e, comunque, non tali da indurre il direttore di gara a temere che potesse occasionarsi un male ingiusto; tenuto conto della rilevata recidiva specifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di gioco ad UNA gara effettiva; riduce l’inibizione a carico di PARRELLO Francesco fino al 15 APRILE 2004; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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