COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 145 della società S.S. NUOVA MAIONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 22 del 25.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rovito – Nuova Maione con il punteggio di 0 – 3, squalifica dei calciatori VELTRI Giampietro, RUSSO Domenico e GRECO Pasquale fino al 31.12.2006, squalifiche dirigenti RUSSO Giovanni e PAGLIUSO Giovanni fino al 30.06.2007, squalifica del dirigente FIORILLO Vittorio fino al 07.04.2004, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 145 della società S.S. NUOVA MAIONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 22 del 25.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rovito – Nuova Maione con il punteggio
di 0 – 3, squalifica dei calciatori VELTRI Giampietro, RUSSO Domenico e GRECO Pasquale fino al
31.12.2006, squalifiche dirigenti RUSSO Giovanni e PAGLIUSO Giovanni fino al 30.06.2007, squalifica del
dirigente FIORILLO Vittorio fino al 07.04.2004, ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che, come accertato dal primo giudice sulla scorta del referto arbitrale al 40° del primo tempo, a seguito di
una marcatura da parte della N.Maione, il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori della squadra Rovito, i
quali protestavano con veemenza, impedendo allo stesso direttore di gara “raggiungere il centro del campo per
continuare la gara”. Raggiunto, allora il proprio spogliatoio l’arbitro convocava il capitano ed il dirigente
accompagnatore della squadra Rovito affinché gli garantissero il regolare proseguimento della gara, che, dopo circa
10 minuti di sospensione, riprendeva. Durante l’intervallo della gara, nello spogliatoio dell’arbitro entrava uno
sconosciuto, il quale minacciava il direttore di gara. Questi lo invitava asd accomodarsi fuori dal ricinto di gioco,
diffidando il dirigente accompagnatore del Rovito a “far chiudere gli accessi al recinto di gioco”.
Al 15° del secondo tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore della Nuova Maione ;
Sig. Vittorio Fiorillo, per comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre, una
volta espulso, lo stesso dirigente si rifiutava in un primo tempo di abbandonare il terreno di gioco e si allontanava
solo grazie all’intervento del capitano e di altri calciatori della Nuova Maione.
Al 25° del secondo tempo veniva espulso il calciatore della Nuova Maione, Falsetti Vincenzo, perché dalla panchina
entrava in campo protestando. Per lo stesso motivo veniva espulso al 35° del secondo tempo il calciatore Caruso
Giuseppe. Al 41° del secondo tempo, dopo che la squadra del Rovito aveva segnato la quarta rete in seguito alla
trasformazione di un calcio di rigore, il direttore di gara veniva accerchiato e fatto oggetto di gravi atti di violenza da
alcuni calciatori e dirigenti della Nuova Maione ed, in particolare, il calciatore Veltri Giampietro, lo strattonava e
colpiva con una testata, il massaggiatore Russo Giovanni, lo colpiva con due pugni, il dirigente Pagliuso Giovanni,
che aveva svolto le funzioni di assistente dell’arbitro, lo colpiva con calci e con la bandierina alle spalle, i calciatori
Russo Domenico e Greco Pasquale lo trattenevano dal collo e dalla maglietta, colpendolo con calci;
nel frattempo erano entrate nel recinto di gioco una ventina di persone e due di queste, con indosso dei giubbotti
con la scritta S.S. N.Maione tentavano di colpire anch’essi il direttore di gara senza riuscirvi;
solo con l’aiuto del capitano e del dirigente accompagnatore del Rovito, il direttore di gara riusciva a mettersi in
salvo nel proprio spogliatoio, sospendendo la gara sul punteggio di 4 – 3 in favore del Rovito. Dopo essersi vestito il
direttore di gara raggiungeva l’Ospedale di Cosenza dove gli venivano riscontrati “traumi da percosse ed
escoriazioni sul corpo con consiglio di riposo assoluto per 15gg”.
considerato che il reclamo è inammissibile quanto alla sanzione relativa alla punizione sportiva della perdita della
gara perché la società reclamante ha omesso di inviare copia del reclamo alla controparte;
considerato che le sanzioni irrogate dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati,
senza che alcuno dei rilievi mossi dalla reclamante posso inficiare il criterio di giudizio;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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